Donazioni

La legge prescrive per la donazione la necessità dell’atto pubblico, fatto salvo il caso in cui abbia ad oggetto beni mobili di modico valore e tenuto conto delle condizioni economiche del donante. Il legislatore prescrive quindi l’intervento del Notaio, indispensabile per gli effetti successori che da essa potrebbero scaturire e per dare adeguata giustificazione all’arricchimento di un soggetto per mero spirito di liberalità.

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